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parte I
disciplina dei soggetti e delle attività riservate
Titolo iI
accesso alle attività riservate
capo I
disposizioni generali
Articolo 4
Attività esercitabili dai soggetti autorizzati
1. I
soggetti autorizzati possono svolgere solo le attività riservate per
l’esercizio delle quali hanno ottenuto la relativa autorizzazione.
2.
L’autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui un’attività riservata,
o un ramo di attività, deve essere svolto in via esclusiva e i casi in
cui due o più attività riservate, o rami di attività, non possono essere
svolti dallo stesso soggetto.
3. I
soggetti autorizzati possono svolgere anche attività accessorie,
strumentali e connesse alle attività riservate per le quali hanno
ottenuto l’autorizzazione. L’autorità di vigilanza definisce le attività
accessorie, strumentali e connesse che ciascun soggetto autorizzato può
esercitare, anche in relazione alle attività riservate per le quali ha
ottenuto l’autorizzazione.
4.
L’autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui e le condizioni alle
quali una o più attività riservate possono essere esercitate in via
accessoria ad altre attività riservate.
5. Il
soggetto autorizzato non può svolgere attività diverse da quelle
stabilite dal primo, terzo e quarto comma.
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