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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
I
disposizioni generali
Articolo 42
Poteri di indagine
1. L’autorità di vigilanza può
effettuare ispezioni presso gli uffici e le dipendenze dei soggetti
autorizzati, nonché chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di
documenti e il compimento degli accertamenti e delle verifiche ritenute
necessari, anche riguardanti attività non riservate; può accedere alla
contabilità sociale, nonché a tutti i libri, note, e documenti; può
interrogare gli amministratori e ogni dipendente o funzionario
nell’ambito delle proprie mansioni, al fine di ottenere informazioni e
chiarimenti.
2. I poteri di cui al primo comma
possono essere esercitati anche nei confronti dei promotori finanziari,
degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché dei soggetti cui
sono state esternalizzate funzioni da soggetti autorizzati.
3. L’autorità di
vigilanza può, nell’esercizio dei poteri di indagine, avvalersi di
revisori contabili e attuari incaricati, su mandato della stessa
autorità, di svolgere determinate verifiche e accertamenti.
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