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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
iI
vigilanza prudenziale
Articolo 46
Poteri di intervento
1. L’autorità di vigilanza, nell’esercizio della funzione di vigilanza,
può:
a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i
direttori generali dei soggetti autorizzati, i revisori contabili e gli
attuari incaricati ai sensi dell’articolo 33, per esaminare la
situazione aziendale;
b) ordinare la convocazione dell’assemblea, degli organi amministrativi
e di controllo dei soggetti autorizzati, determinandone l’ordine del
giorno e proporre l’assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione dell’assemblea, degli organi
amministrativi e di controllo dei soggetti autorizzati, quando non
abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente.
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