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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
iI
vigilanza prudenziale
Articolo 47
Modifiche statutarie
1. Sono sottoposte a preventiva approvazione
dell’autorità di vigilanza le modifiche statutarie dei soggetti
autorizzati.
2. L'autorità di vigilanza nega l’autorizzazione se
le modifiche contrastano con la sana e prudente gestione dei soggetti
autorizzati, risultano in contrasto con le norme della presente legge e
dei provvedimenti attuativi o risultano di ostacolo all’esercizio della
vigilanza.
3. L’autorità di vigilanza può stabilire una
procedura di autorizzazione semplificata per le modifiche che riguardano
le materie indicate con provvedimento.
4. Non si può dare corso all'iscrizione
della delibera di modificazione dello statuto presso la Cancelleria del
Tribunale se non consti l'approvazione prevista dal primo comma.
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