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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
iI
vigilanza prudenziale
Articolo 49
Esternalizzazione di funzioni
1. L’autorità di vigilanza stabilisce, anche in relazione a ciascuna
attività riservata:
a) i casi in cui e le condizioni alle quali singole funzioni e/o
attività possono essere esternalizzate;
b) i casi in cui il soggetto autorizzato, che esternalizza una o più
funzioni, deve essere preventivamente autorizzato dall’autorità di
vigilanza e le relative procedure di autorizzazione;
c) i requisiti di idoneità del soggetto delegato.
2. Dei danni a terzi derivanti dall’esercizio di funzioni o attività
esternalizzate rispondono in solido sia il soggetto autorizzato sia il
soggetto dallo stesso delegato, fatto salvo il diritto di rivalsa del
primo sul secondo sulla base delle clausole contenute nel contratto di
esternalizzazione.
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