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parte I
disciplina dei soggetti e delle attività riservate
Titolo iI
accesso alle attività riservate
capo I
disposizioni generali
Articolo 5
Raccolta del risparmio
1. Per raccolta del risparmio si intende l’attività di raccolta presso
il pubblico di denaro con obbligo di restituzione.
2. L’attività di cui al primo comma è riservata alle banche, fatto salvo
quanto previsto dalla Legge sulle Società in materia di emissioni
obbligazionarie.
3. L’autorità di vigilanza disciplina la raccolta del risparmio da parte
dei soggetti autorizzati. Per i soggetti autorizzati l’autorità di
vigilanza può stabilire limiti quantitativi all’emissione di
obbligazioni, anche in deroga a quelli stabiliti dalla Legge sulle
Società.
4. E’ comunque preclusa ai soggetti diversi dalle banche, la raccolta
del risparmio a vista, nella forma del deposito, mediante titoli
rappresentativi del deposito, ovvero la raccolta del risparmio collegata
all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità
generalizzata.
5.
L’autorità di vigilanza disciplina la raccolta del risparmio effettuata
dalle banche. L’autorità di vigilanza disciplina la raccolta del
risparmio effettuata mediante emissione di obbligazioni da parte delle
banche, anche in deroga alle disposizioni della Legge sulle Società per
quanto attiene: all’organo societario che delibera l’emissione, alla
verbalizzazione della delibera di emissione delle obbligazioni e alla
pubblicità della stessa, ai limiti all’emissione, al contenuto delle
obbligazioni.
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