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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
iI
vigilanza prudenziale
Articolo 50
Servizio di centralizzazione delle informazioni
sui rischi creditizi
1. All’autorità di vigilanza è affidato il servizio di centralizzazione
delle informazioni sui rischi creditizi.
2. L’autorità di vigilanza disciplina l’organizzazione e il
funzionamento del servizio di cui al primo comma e stabilisce:
a) i soggetti autorizzati che sono tenuti a comunicare periodicamente le
posizioni di rischio nei confronti dei propri affidati;
b) le soglie quantitative, relative alle posizioni di rischio al di
sotto delle quali i soggetti autorizzati non sono tenuti a effettuare
alcuna comunicazione;
c) le classificazioni dei rischi;
d) i contenuti delle comunicazioni periodiche;
e) le modalità e i termini di accesso, da parte dei soggetti
autorizzati, al servizio di cui al primo comma.
3. L’autorità di vigilanza fornisce periodicamente a ogni soggetto
tenuto a effettuare le comunicazioni, di cui al precedente secondo
comma, la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti al
nome di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei soggetti
collegati.
4. Le informazioni acquisite dal servizio di cui al primo comma hanno
carattere riservato. Esse possono essere utilizzate solo per finalità
connesse con l’assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni.
5. I soggetti censiti hanno diritto a conoscere le informazioni
contenute nel servizio di cui al primo comma che li riguardano.
L’autorità di vigilanza disciplina le modalità di accesso a tali
informazioni da parte dei soggetti censiti.
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