|
parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
iI
vigilanza prudenziale
Articolo 52
Operazioni straordinarie
1. L’autorità di vigilanza disciplina:
a) le procedure di fusione e scissione riguardanti soggetti autorizzati;
b) le procedure di cessione di attività o passività, nonché rami di
attività a un soggetto autorizzato, ivi compresi gli obblighi di
pubblicità.
2. Sono preventivamente autorizzate dall’autorità di vigilanza le
operazioni di cui al primo comma quando la somma delle attività e delle
passività oggetto della cessione è superiore ai limiti stabiliti
dall’autorità di vigilanza in rapporto al patrimonio del soggetto
autorizzato.
3. Nei casi previsti dal secondo comma, l’autorità di vigilanza nega
l’autorizzazione se le operazioni straordinarie, di cui al primo comma,
contrastano con la sana e prudente gestione dei soggetti autorizzati o
con la struttura e il bisogno economico del mercato.
4. Nel caso di cessione di attività o passività di cui al secondo comma:
a) i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o
comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei
pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione
finanziaria compresi nella cessione, conservano la loro validità e il
loro grado a favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione;
b) nei confronti dei debitori ceduti la cessione è efficace dal momento
dell’assolvimento degli adempimenti pubblicitari di cui al primo comma,
lettera b);
c) i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti
pubblicitari previsti dal primo comma, lettera b), di esigere dal
cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di
cessione. Trascorso il termine di tre mesi il cessionario risponde in
via esclusiva;
d) coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal
contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari di cui al primo
comma, lettera b), se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la
responsabilità del cedente.
|