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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
iiI
vigilanza consolidata
Articolo 53
Composizione del gruppo
1. L’autorità di vigilanza stabilisce, anche in relazione a ciascuna
attività riservata, la nozione di gruppo rilevante ai fini dello
svolgimento dell’attività di vigilanza su base consolidata per i settori
di attività di natura bancaria, finanziaria e assicurativa.
2. L’autorità di vigilanza emana disposizioni volte a individuare
l’insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza sul gruppo tra quelli
esercenti attività riservate nonché attività connesse e strumentali.
Tali soggetti sono individuati tra quelli che:
a) sono controllati, direttamente o indirettamente, da un soggetto
autorizzato;
b) controllano, direttamente o indirettamente, un soggetto autorizzato;
c) sono controllati, direttamente o indirettamente, dagli stessi
soggetti che controllano un soggetto autorizzato;
d) sono partecipati, almeno per il 20 per cento, da uno dei soggetti
indicati alle lettere a), b) c), e/o da un soggetto autorizzato.
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