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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
iiI
vigilanza consolidata
Articolo 54
Impresa capogruppo
1. Capogruppo è il soggetto autorizzato o la
società di partecipazione avente sede nella Repubblica, e che non è
controllata, a sua volta, da un altro soggetto autorizzato o da un’altra
società di partecipazione avente sede nella Repubblica che possa essere
considerato capogruppo.
2. La società di partecipazione è la società che
non svolge attività riservate e che ha per oggetto l’attività di
assunzione e detenzione di partecipazioni in altre società.
3. La società di partecipazione è considerata
capogruppo quando nell’insieme delle società da essa controllate abbiano
rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dall’autorità di
vigilanza, quelle di natura bancaria, finanziaria o assicurativa.
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