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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
iiI
vigilanza consolidata
Articolo 56
Registro delle imprese capogruppo
Art. 56
(Registro delle imprese capogruppo)
1. L’impresa capogruppo è iscritta in un apposito registro tenuto
dall’autorità di vigilanza.
2. La capogruppo comunica all’autorità di vigilanza l’esistenza del
gruppo e la sua composizione aggiornata ai fini dell’iscrizione nel
registro di cui al primo comma.
3. L’autorità di vigilanza può procedere d’ufficio all’accertamento
dell’esistenza di un gruppo e alla sua iscrizione nel registro e può
richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del
gruppo.
4. L’autorità di vigilanza disciplina gli adempimenti connessi alla
tenuta e all’aggiornamento del registro.
5. Il registro di cui al primo comma può essere tenuto anche in modo
informatizzato.
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