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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
iiI
vigilanza consolidata
Articolo 57
Poteri regolamentari
1. L’autorità di vigilanza, al fine di realizzare la vigilanza
consolidata, può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di
carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo
complessivamente considerato o i suoi componenti, aventi a oggetto le
seguenti materie:
a) il patrimonio, le riserve tecniche e l’adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l’organizzazione amministrativa e contabile;
e) i controlli interni.
2. La società a capo del gruppo individuato ai sensi dell’articolo 53,
nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento del gruppo, emana
disposizioni alle componenti del gruppo per l’esecuzione delle
disposizioni impartite dall’autorità di vigilanza ai sensi del primo
comma. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire
ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la
necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza
consolidata.
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