|
parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
iiI
vigilanza consolidata
Articolo 60
Vigilanza supplementare
1. L’autorità di vigilanza stabilisce le misure di
vigilanza supplementare applicabili, fatte salve le regole di vigilanza
individuali e su base consolidata previste per ciascuna attività
riservata, ai conglomerati finanziari.
2. Per conglomerato finanziario si intende un
gruppo in cui:
a) tra le società partecipanti sussistono i
rapporti di cui all’articolo 53, secondo comma;
b) la capogruppo ha le caratteristiche di cui
all’articolo 54;
c) almeno una delle società operi nel settore
assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei
servizi di investimento;
d) le attività consolidate o aggregate delle
imprese operanti nel settore assicurativo e le attività consolidate o
aggregate delle imprese operanti nel settore bancario e nel settore dei
servizi di investimento siano entrambe significative.
|