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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
iv
trasparenza, correttezza dei comportamenti e protezione dei
clienti
Articolo 62
Documenti informativi
1. L’autorità di vigilanza
stabilisce i casi in cui i soggetti autorizzati sono obbligati a
consegnare al contraente, prima della conclusione del contratto e
unitamente alle condizioni contrattuali, uno o più documenti
informativi.
2. I documenti informativi di cui
al primo comma contengono le informazioni che sono necessarie, a seconda
dei servizi e/o dei contratti offerti, affinché il contraente possa
pervenire a un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi
contrattuali.
3. L’autorità di vigilanza
disciplina i contenuti e gli schemi dei documenti informativi di cui al
primo comma.
4.
L’autorità di vigilanza può stabilire che, per determinate categorie di
contratti da essa individuate, i documenti informativi di cui al primo
comma siano preventivamente sottoposti all’autorizzazione della medesima
autorità. L’autorità di vigilanza può negare l’autorizzazione se non
sono rispettate le norme, di cui al presente Capo, in materia di
trasparenza.
5.
L’autorità di vigilanza disciplina la procedura di autorizzazione di cui
al quarto comma.
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