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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
iv
trasparenza, correttezza dei comportamenti e protezione dei
clienti
Articolo 63
1. La pubblicità utilizzata per i prodotti,
contratti e servizi dei soggetti autorizzati è effettuata avendo
riguardo alla correttezza dell’informazione e alla conformità rispetto
al contenuto dei documenti informativi e delle condizioni di contratto
cui i prodotti e i servizi si riferiscono. I medesimi principi sono
rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata da
promotori finanziari e intermediari assicurativi.
2. L’autorità di vigilanza sospende in via
cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione
della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle
disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
3. L’autorità di vigilanza vieta la diffusione
della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in
materia di trasparenza e correttezza.
4. L’autorità di vigilanza vieta la
commercializzazione dei prodotti e servizi in caso di mancata
ottemperanza ai provvedimenti di cui al secondo e terzo comma.
5. L’autorità di vigilanza stabilisce i criteri di
riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza
dell’informazione.
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