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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
iv
trasparenza, correttezza dei comportamenti e protezione dei
clienti
Articolo 65
Contratti conclusi da soggetti non autorizzati
1. Se un soggetto, esercitando un’attività
riservata privo dell’autorizzazione necessaria, sottoscrive con un altro
soggetto un contratto la cui sottoscrizione o il cui adempimento
costituisce, in tutto o in parte, esercizio della suddetta attività
riservata, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo
dalla controparte del soggetto che ha abusivamente esercitato l’attività
riservata.
2. La controparte ha il diritto di:
a) ottenere la restituzione di qualsiasi somma
pagata o diritto trasferito secondo i termini del contratto;
b) essere risarcita dei danni subiti in seguito al
pagamento delle somme o al trasferimento dei diritti effettuati come da
contratto e in seguito al successivo riacquisto delle somme o dei
diritti.
3. L’ammontare del risarcimento riconosciuto ai
sensi del secondo comma è quello concordato tra le parti o, su richiesta
di una delle parti, quello stabilito dal Commissario della Legge.
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