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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
iv
trasparenza, correttezza dei comportamenti e protezione dei
clienti
Articolo 66
Regole di comportamento
1. Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti i
soggetti autorizzati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza nei confronti dei clienti;
b) acquisire dai clienti le informazioni necessarie
a valutare le loro esigenze e operare in modo che siano adeguatamente
informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed
evitare i conflitti di interessi ove ciò sia ragionevolmente possibile
e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire ai clienti la
necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli.
2. L'autorità di vigilanza può stabilire ulteriori
regole di comportamento e criteri ai quali i soggetti autorizzati devono
uniformare la propria condotta.
3. L’autorità di vigilanza può adottare specifiche
disposizioni, relative alla disciplina delle regole di comportamento, da
osservare nei rapporti con i clienti, in modo che l’attività si svolga
con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei
singoli.
4. L’autorità di vigilanza tiene conto delle
differenti esigenze di protezione dei clienti, individua le categorie di
soggetti che non necessitano della protezione riservata ai clienti dal
presente Capo e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione
delle medesime disposizioni nell’offerta e nell’esecuzione dei
contratti.
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