|
parte I
disciplina dei soggetti e delle attività riservate
Titolo iI
accesso alle attività riservate
capo
iI
autorizzazione all'esercizio di attività riservate
Articolo 7
Autorizzazione dell'autorità di vigilanza
1.
L’autorità di vigilanza non rilascia l’autorizzazione se non sussistono,
in relazione a ciascuna attività riservata per lo svolgimento della
quale si chiede l’autorizzazione, i requisiti minimi di cui al Capo IV.
L’autorità di vigilanza può stabilire ulteriori requisiti minimi per il
rilascio dell’autorizzazione.
2.
L’autorità di vigilanza, entro il termine da essa stabilito, comunica,
in forma scritta, il rilascio o il diniego dell’autorizzazione al
soggetto richiedente.
3. Se
l’autorità di vigilanza ha chiesto al soggetto istante informazioni e/o
documenti a integrazione della domanda, il termine di cui al secondo
comma è interrotto e riparte per intero dal momento in cui l’autorità di
vigilanza riceve le informazioni e/o i documenti richiesti.
4. L’autorità di vigilanza stabilisce i
casi di sospensione del termine di cui al secondo comma.
|