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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
v
disposizioni specifiche
sezione i
disposizioni sui servizi di investimento e di investimento collettivo
Articolo 70
Servizi di investimento e di investimento
collettivo
1. L’autorità di vigilanza disciplina:
a) le modalità di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e
del denaro di pertinenza della clientela nonché di deposito e
subdeposito del patrimonio dei fondi comuni di investimento;
b) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo;
c) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei
valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della
valutazione, anche con riguardo alle diverse tipologie di fondi comuni
di investimento;
d) le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi
prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni
effettuate;
e) il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori;
f) le tipologie generali e i criteri cui devono uniformarsi i fondi
comuni di investimento con riguardo, tra l'altro, all'oggetto
dell'investimento, alle categorie di investitori cui è destinata
l'offerta delle quote, alle modalità di partecipazione e alla forma del
fondo di investimento;
g) i criteri, generali e particolari, di redazione del regolamento del
fondo comune di investimento;
h) le procedure di approvazione del regolamento del fondo, e delle
relative modifiche, da parte dell'autorità di vigilanza, che può essere
disposta anche in via generale;
i) le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento;
j) le modalità di rappresentazione delle quote di partecipazione ai
fondi comuni;
k) l’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di
pertinenza del fondo;
l) i flussi informativi tra i diversi settori dell’organizzazione
aziendale, anche tenuto conto dell’esigenza di evitare interferenze tra
la prestazione di diversi servizi;
m) il cambiamento di banca depositaria.
2. Nell’esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il
gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e
nell’interesse dei partecipanti al fondo. La società promotrice e il
gestore assumono solidalmente, verso i partecipanti al fondo, gli
obblighi e le responsabilità del mandatario.
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