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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo ii
procedimenti straordinari e sistemi di garanzia
capo
I
amministrazione straordinaria e sospensione degli organi amministrativi
Articolo 79
Organi della procedura di amministrazione
straordinaria
1. L’autorità di vigilanza nomina:
a) uno o più commissari;
b) un comitato di sorveglianza, composto di 3 o 5
membri, che nomina a maggioranza dei voti il proprio Presidente;
2. Le nomine dell’autorità di vigilanza e del
comitato di sorveglianza, di cui al primo comma, sono pubblicate per
estratto nel Bollettino Ufficiale. Entro quindici giorni dalla
comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di
nomina degli organi della procedura e del Presidente del comitato di
sorveglianza, nel registro delle società.
3. L’autorità di vigilanza può revocare o
sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai membri
del comitato di sorveglianza sono determinate dall’autorità di vigilanza
e sono a carico del soggetto autorizzato sottoposto ad amministrazione
straordinaria.
5. L’autorità di vigilanza, fino all’insediamento
degli organi preposti all’amministrazione straordinaria può nominare
provvisoriamente un proprio dipendente, che assume i medesimi poteri dei
commissari.
6. L’autorità di vigilanza definisce i requisiti
per poter assumere la carica di commissario o di membro del comitato di
sorveglianza.
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