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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo ii
procedimenti straordinari e sistemi di garanzia
capo
Ii
liquidazione coatta amministrativa
Articolo 85
Liquidazione coatta amministrativa
1. Con delibera del Congresso di Stato, sentito il
CCR, su proposta dell’autorità di vigilanza, anche quando sia in corso
l’amministrazione straordinaria o la liquidazione secondo le forme
ordinarie, si può disporre la revoca dell’autorizzazione all’esercizio
di attività riservate, e la liquidazione coatta amministrativa dei
soggetti autorizzati, qualora i fatti di cui all’articolo 78, primo
comma, siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta amministrativa può essere
disposta, con il medesimo procedimento indicato al primo comma del
presente articolo, su istanza motivata degli organi amministrativi,
dell’assemblea straordinaria del soggetto autorizzato, nonché dai
commissari o dai liquidatori.
3. La delibera del Congresso di Stato e la proposta
dell’autorità di vigilanza sono comunicate dai commissari liquidatori
agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento
ai sensi dell’articolo 89.
4. La delibera di cui al primo comma è pubblicata
per estratto nel Bollettino Ufficiale.
5. Dalla data di emanazione della delibera di cui
al primo comma cessano le funzioni degli organi amministrativi, di
controllo, assembleari e di ogni altro organo del soggetto autorizzato.
6. Per tutto quanto non espressamente disciplinato
dal presente Capo si applicano, se compatibili, le disposizioni vigenti
in materia concorsuale.
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