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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo ii
procedimenti straordinari e sistemi di garanzia
capo
Iii
liquidazione ordinaria
Articolo 99
Liquidazione ordinaria
1. I soggetti
autorizzati informano senza ritardo l’autorità di vigilanza del
verificarsi di una causa di scioglimento della società. L’autorità di
vigilanza accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare
svolgimento della procedura di liquidazione.
2. Non si può dar corso
all’iscrizione nel registro delle società degli atti che deliberano o
dichiarano lo scioglimento della società se non consti l’accertamento di
cui al primo comma.
3. L’iscrizione di cui
al secondo comma comporta la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio
di attività riservate. L’autorità di vigilanza può comunque autorizzare
la prosecuzione dell’attività nei limiti sanciti dalla Legge sulle
Società in materia di liquidazione ordinaria; in tali casi, ai contratti
stipulati non si applica l’articolo 65.
4. Nei confronti della
società in liquidazione restano fermi i poteri dell’autorità di
vigilanza previsti dalla presente legge.
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