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L'istituto del trust nella legislazione sammarinese |
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ARTICOLI 3-Ambito di applicazione della legge 4-Legge regolatrice e riconoscimento dei trust esteri 5-Giurisdizione della Repubblica di San Marino in materia di trust 8-Estratto dell’atto istitutivo 9-Registro dei trust della Repubblica di San Marino 11-Invalidità del trust 13-Separazione patrimoniale e vincolo di destinazione 14-Modifica dell’atto istitutivo del trust 17-Distribuzione di beni in trust 18-Dell'accettazione e del rifiuto della nomina nell'ufficio di trustee 19-Trustee autorizzati e trustee qualificati 21-Buona fede e diligenza nell'adempimento 22-Tutela dell’integrità dei beni in trust 24-Conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale 26-Obbligo di riservatezza nei confronti dei terzi 30-Adempimenti a fini di pubblicità 35-Forma e contenuto dell’atto di delega 36-Potere di depositare i beni in trust 37-Potere di assicurare i beni in trust 38-Potere di effettuare anticipazioni a favore del beneficiario 39-Potere di accumulare frutti e proventi 40-Compenso, costi e spese del trustee 41-Cessazione del trustee dall'ufficio 42-Trasferimento dei beni in trust 43-Consegna di atti e documenti 44-Inadempimento degli obblighi previsti dalla legge e dell’atto istitutivo 45-Responsabilità dei co-trustee 46-Responsabilità solidale del beneficiario 48-Prescrizione 49-Responsabilità del trustee per le obbligazioni contratte verso i terzi 52-Rinuncia, differimento dell’attribuzione ed estinzione del trust per volontà dei beneficiari 53-Atti di disposizione della posizione giuridica di beneficiario a favore di terzi 59-Esercizio abusivo dell’ufficio di trustee 60-Sottrazione o distrazione di beni in trust 62-Violazione dell’obbligo di rendicontazione 63-Falsità nelle scritture contabili relative al trust 64-Adempimenti relativi alla registrazione e al deposito di atti |
LEGGE 17 marzo 2005 n.37 |
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Titolo iI i trust CAPO 1 Dell'istituzione, della durata e dell'invalidità del trust Articolo 11 INVALIDITà DEL trust
1. Il trust è nullo qualora: a) l’atto istitutivo sia contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume; b) l’atto istitutivo non abbia la forma richiesta dall’articolo 6, comma 1, della legge; c) manchino o siano indeterminati i requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, lett. a), b), c), d), e) della legge; d) manchino i requisiti di cui all'articolo 7 della legge; e) l’atto istitutivo del trust sia simulato, o sia simulato il trasferimento di beni al trustee. 2. Nei casi precedenti, la nullità è sanata quando la causa di essa è stata rimossa. 3. Il trust è inoltre nullo quando i beni in trust o una parte di essi servirono o furono destinati a commettere un fatto che costituisce reato, o ne rappresentano il prezzo, il prodotto o il profitto. 4. La nullità è fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal Tribunale. La relativa azione è imprescrittibile. 5. La nullità del trust non pregiudica i terzi che in buona fede abbiano acquistato diritti a titolo oneroso dal trustee dopo l’iscrizione del trust nel Registro di cui all’articolo 9. 6. La nullità di singole disposizioni comporta la nullità dell’intero atto istitutivo se risulta che il disponente non avrebbe istituito il trust senza la previsione dell’atto istitutivo colpita da nullità. 7. La nullità di singole disposizioni non comporta la nullità dell’atto istitutivo, quando le disposizioni nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. 8. Il trust è annullabile nei casi previsti dal diritto sammarinese come cause di annullamento degli atti a contenuto patrimoniale.
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