|
Titolo iI
i
trust
CAPO 1
Dell'istituzione,
della durata e dell'invalidità del trust
Articolo 12
beni in trust
1. Qualsiasi bene ai sensi della presente legge può essere oggetto di
trust.
2. Sono oggetto di trust i beni di cui il trustee diviene titolare
nell’esercizio del proprio ufficio, ivi inclusi quelli derivanti:
(I) dalle operazioni poste in essere dal trustee, comprese quelle di
investimento e disinvestimento;
(II) dai proventi e dai frutti comunque prodotti dai suddetti
beni.
3. E' inoltre bene in trust quello che rappresenta il lucro
conseguito dal trustee per effetto di eventuali atti o omissioni
compiuti in violazione dei propri obblighi.
4. Un trustee può accettare da chiunque abbia interesse beni da
aggiungere ai beni in trust senza che questi possa divenire disponente.
|