|
Titolo iI
i
trust
CAPO 1
Dell'istituzione,
della durata e dell'invalidità del trust
Articolo 13
separazione patrimoniale e vincolo di destinazione
1. I beni in trust sono separati dai beni personali del trustee e da
quelli di pertinenza di altri soggetti o di altri trust. In particolare:
a) i beni in trust non possono essere oggetto di azioni da parte dei
creditori personali del trustee;
b) in caso di concorso dei creditori, o procedura concorsuale del
trustee, i beni in trust sono separati dagli altri beni del trustee e
sono esclusi dal concorso dei suoi creditori personali;
c) i beni in trust non rientrano tra quelli cui si applica il regime
patrimoniale della famiglia e non sono inclusi nella successione
del trustee.
2. Il trustee dispone e amministra dei beni in
trust nell’interesse di uno o più beneficiari o per uno o più scopi. Il
trustee è tenuto ad eseguire ogni formalità utile per tutelare
l'effettività del vincolo di destinazione.
|