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L'istituto del trust nella legislazione sammarinese |
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ARTICOLI 3-Ambito di applicazione della legge 4-Legge regolatrice e riconoscimento dei trust esteri 5-Giurisdizione della Repubblica di San Marino in materia di trust 8-Estratto dell’atto istitutivo 9-Registro dei trust della Repubblica di San Marino 13-Separazione patrimoniale e vincolo di destinazione 14-Modifica dell’atto istitutivo del trust 17-Distribuzione di beni in trust 18-Dell'accettazione e del rifiuto della nomina nell'ufficio di trustee 19-Trustee autorizzati e trustee qualificati 21-Buona fede e diligenza nell'adempimento 22-Tutela dell’integrità dei beni in trust 24-Conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale 26-Obbligo di riservatezza nei confronti dei terzi 30-Adempimenti a fini di pubblicità 35-Forma e contenuto dell’atto di delega 36-Potere di depositare i beni in trust 37-Potere di assicurare i beni in trust 38-Potere di effettuare anticipazioni a favore del beneficiario 39-Potere di accumulare frutti e proventi 40-Compenso, costi e spese del trustee 41-Cessazione del trustee dall'ufficio 42-Trasferimento dei beni in trust 43-Consegna di atti e documenti 44-Inadempimento degli obblighi previsti dalla legge e dell’atto istitutivo 45-Responsabilità dei co-trustee 46-Responsabilità solidale del beneficiario 48-Prescrizione 49-Responsabilità del trustee per le obbligazioni contratte verso i terzi 52-Rinuncia, differimento dell’attribuzione ed estinzione del trust per volontà dei beneficiari 53-Atti di disposizione della posizione giuridica di beneficiario a favore di terzi 59-Esercizio abusivo dell’ufficio di trustee 60-Sottrazione o distrazione di beni in trust 62-Violazione dell’obbligo di rendicontazione 63-Falsità nelle scritture contabili relative al trust 64-Adempimenti relativi alla registrazione e al deposito di atti |
LEGGE 17 marzo 2005 n.37 |
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Titolo iI i trust CAPO 2 Della modifica, della revoca e dell'estinzione del trust Articolo 14 modifica dell'atto istitutivo del trust
1. L’atto istitutivo può prevedere che le disposizioni in esso contenute e la scelta della legge regolatrice siano modificabili nell'interesse dei beneficiari o per promuovere lo scopo del trust. Qualora tale potere sia previsto, la modifica compete al soggetto individuato nell'atto istitutivo sentito il parere del guardiano ove previsto dalla legge o dall’atto istitutivo stesso; in caso di mancata individuazione, compete al trustee. 2. L ’atto istitutivo di un trust con beneficiari non può essere modificato al fine di mutare il medesimo in un trust di scopo e, allo stesso modo, l’atto istitutivo di un trust di scopo non può essere modificato al fine di mutare il medesimo in un trust con beneficiari. 3. La modifica dell’atto istitutivo richiede la forma prescritta dall’articolo 6, comma 1, della legge. 4. Il trustee comunica in copia autentica all’ufficio del Registro dei trust le modifiche dell’atto istitutivo riguardanti gli elementi indicati nell’estratto di cui all’articolo 8, entro quindici giorni dal momento in cui le opera o le riceve. L’Ufficio provvede alle relative annotazioni a margine dell’estratto. In mancanza, esse sono inopponibili ai terzi di buona fede. 5. La nomina del nuovo trustee è comunicata ai sensi del comma precedente dal trustee uscente o dai rimanenti trustee. Se tale comunicazione è omessa, il trustee di nuova nomina domanda al Tribunale l'autorizzazione ad effettuare la medesima comunicazione. 6. E’ comminata la sanzione di Euro 2.000,00 al trustee che non effettui nei termini le comunicazioni previste nei commi precedenti. 7. La modifica dell'atto istitutivo non pregiudica gli effetti degli atti che il trustee abbia validamente compiuto prima di tale modifica.
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