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Titolo iI
i
trust
CAPO 2
Della modifica,
della revoca e dell'estinzione del trust
Articolo 15
revoca del trust
1. L’atto istitutivo può prevedere che il trust sia revocabile in
tutto o in parte.
2. La revoca avviene con la forma richiesta per la modifica dell’atto
istitutivo.
3. In caso di revoca parziale, che comporti l'attribuzione di beni ad
un determinato soggetto, il trustee provvede al trasferimento nel
rispetto delle cautele previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 17,
salva l'efficacia delle operazioni in corso riguardanti tali beni.
4. Alla revoca totale si applicano gli articoli 16 e 17. In tal caso,
salvo diversa disposizione dell’atto istitutivo, il trustee provvede a
trasferire i beni in trust al disponente o ai suoi successori.
5. La revoca non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti dal
trustee in conformità alla legge e all’atto istitutivo prima della
comunicazione della revoca.
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