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L'istituto del trust nella legislazione sammarinese |
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ARTICOLI 3-Ambito di applicazione della legge 4-Legge regolatrice e riconoscimento dei trust esteri 5-Giurisdizione della Repubblica di San Marino in materia di trust 8-Estratto dell’atto istitutivo 9-Registro dei trust della Repubblica di San Marino 13-Separazione patrimoniale e vincolo di destinazione 14-Modifica dell’atto istitutivo del trust 17-Distribuzione di beni in trust 18-Dell'accettazione e del rifiuto della nomina nell'ufficio di trustee 19-Trustee autorizzati e trustee qualificati 21-Buona fede e diligenza nell'adempimento 22-Tutela dell’integrità dei beni in trust 24-Conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale 26-Obbligo di riservatezza nei confronti dei terzi 30-Adempimenti a fini di pubblicità 35-Forma e contenuto dell’atto di delega 36-Potere di depositare i beni in trust 37-Potere di assicurare i beni in trust 38-Potere di effettuare anticipazioni a favore del beneficiario 39-Potere di accumulare frutti e proventi 40-Compenso, costi e spese del trustee 41-Cessazione del trustee dall'ufficio 42-Trasferimento dei beni in trust 43-Consegna di atti e documenti 44-Inadempimento degli obblighi previsti dalla legge e dell’atto istitutivo 45-Responsabilità dei co-trustee 46-Responsabilità solidale del beneficiario 48-Prescrizione 49-Responsabilità del trustee per le obbligazioni contratte verso i terzi 52-Rinuncia, differimento dell’attribuzione ed estinzione del trust per volontà dei beneficiari 53-Atti di disposizione della posizione giuridica di beneficiario a favore di terzi 59-Esercizio abusivo dell’ufficio di trustee 60-Sottrazione o distrazione di beni in trust 62-Violazione dell’obbligo di rendicontazione 63-Falsità nelle scritture contabili relative al trust 64-Adempimenti relativi alla registrazione e al deposito di atti |
LEGGE 17 marzo 2005 n.37 |
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Titolo iI i trust CAPO 2 Della modifica, della revoca e dell'estinzione del trust Articolo 17 distribuzione di beni in trust
1. Verificatasi una causa di estinzione del trust, il trustee esaurisce le eventuali operazioni in corso e non intraprende nuove operazioni. 2. Redatto l’inventario dei beni in trust e la rappresentazione della situazione patrimoniale alla data in cui si verifica la causa di estinzione, il trustee trasferisce i beni in trust agli aventi diritto, secondo il criterio stabilito nell'atto istitutivo del trust. Qualora l’atto istitutivo del trust non enunci tale criterio, il trustee trasferisce i beni in trust residui al disponente o ai suoi successori, salvo che lo scopo del trust comporti la destinazione dei beni residui al perseguimento di scopi analoghi. 3. Per far fronte ad eventuali passività e a quelle di probabile manifestazione dopo i trasferimenti di cui al comma precedente, per quanto incerte nell’esistenza o nell’ammontare, il trustee ha diritto di ritenere alcuni beni in trust, oppure di ottenere idonea garanzia da parte dei soggetti cui egli deve trasferire i medesimi beni. 4. Dopo il trasferimento agli aventi diritto dei beni in trust, i creditori che vantino crediti non soddisfatti per ragioni inerenti al trust possono far valere le proprie pretese nei confronti del trustee, fino alla concorrenza del valore dei beni in trust alla data del trasferimento ai beneficiari.
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