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Titolo iII
dei
soggetti del
trust
CAPO 1
De trestee
Sezione 1
Della nomina e
dell'autorizzazione all'esercizio dell'ufficio
Articolo 20
nomina del nuovo trestee
1. La nomina di un nuovo trustee avviene secondo le disposizioni
dell’atto istitutivo, ovvero, in mancanza, da parte del Tribunale.
2. Salvo diversa disposizione dell’atto istitutivo, qualora il
trust abbia una pluralità di trustee, il nuovo trustee è nominato
all’unanimità dai trustee che ricoprono l'ufficio. In caso di
disaccordo, provvede alla nomina il Tribunale.
3. La nomina del nuovo trustee deve essere comunicata per estratto,
con atto in forma autentica depositato entro quindici giorni dalla
nomina medesima, nel Registro dei trust.
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