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Titolo iII
dei
soggetti del
trust
CAPO 1
De trestee
Sezione 2
Degli obblighi del
trustee
Articolo 23
gestione dei beni in trust
1. Salvo diversa disposizione dell’atto istitutivo, il trustee
gestisce i beni in trust con l’obiettivo di preservarne ed accrescerne
il valore.
2. Compatibilmente con le disposizioni dell’atto istitutivo, il
trustee persegue tale obiettivo diversificando l'investimento dei beni
in trust e valutandone periodicamente la composizione.
3. Prima di procedere all'investimento, il trustee valuta
l’opportunità di ottenere la consulenza di soggetti dotati di specifiche
competenze professionali in materia di gestioni patrimoniali.
4. L’atto istitutivo può limitare o escludere il potere del trustee
di investire i beni in trust.
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