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Titolo iII
dei
soggetti del
trust
CAPO 1
De trestee
Sezione 2
Degli obblighi del
trustee
Articolo 26
obbligo di riservatezza nei confronti di terzi
1. Salvo
quanto disposto dalla legge e dall’atto istitutivo, il trustee non deve
rivelare a terzi, in nessun tempo, le informazioni di cui è in possesso
per ragione del proprio ufficio, né impiegarle a proprio o altrui
vantaggio.
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