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Titolo iII
dei
soggetti del
trust
CAPO 1
De trestee
Sezione 3
Dei poteri del
trustee
Articolo 33
potere di consultazione
1. Il trustee può chiedere consulenza a professionisti
relativamente ad atti da compiere in relazione al trust e conferire loro
incarico per il compimento di una prestazione professionale.
2. L’atto istitutivo può prevedere che il trustee consulti od
ottenga il consenso di un altro soggetto prima di esercitare un
determinato potere.
3. Un soggetto non diviene trustee per il solo fatto di essere
stato consultato o di aver prestato o rifiutato il proprio consenso ai
sensi del comma precedente.
4. Mediante presentazione di motivata istanza, il trustee che si
trovi in uno stato di incertezza in merito al compimento di un atto
inerente all'ufficio può domandare al Tribunale di pronunciarsi al
riguardo. Qualora l’istanza sia infondata, il Tribunale può proibire di
addebitare i costi del procedimento ai beni in trust.
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