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L'istituto del trust nella legislazione sammarinese |
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ARTICOLI 3-Ambito di applicazione della legge 4-Legge regolatrice e riconoscimento dei trust esteri 5-Giurisdizione della Repubblica di San Marino in materia di trust 8-Estratto dell’atto istitutivo 9-Registro dei trust della Repubblica di San Marino 13-Separazione patrimoniale e vincolo di destinazione 14-Modifica dell’atto istitutivo del trust 17-Distribuzione di beni in trust 18-Dell'accettazione e del rifiuto della nomina nell'ufficio di trustee 19-Trustee autorizzati e trustee qualificati 21-Buona fede e diligenza nell'adempimento 22-Tutela dell’integrità dei beni in trust 24-Conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale 26-Obbligo di riservatezza nei confronti dei terzi 30-Adempimenti a fini di pubblicità 34-Potere di delega 35-Forma e contenuto dell’atto di delega 36-Potere di depositare i beni in trust 37-Potere di assicurare i beni in trust 38-Potere di effettuare anticipazioni a favore del beneficiario 39-Potere di accumulare frutti e proventi 40-Compenso, costi e spese del trustee 41-Cessazione del trustee dall'ufficio 42-Trasferimento dei beni in trust 43-Consegna di atti e documenti 44-Inadempimento degli obblighi previsti dalla legge e dell’atto istitutivo 45-Responsabilità dei co-trustee 46-Responsabilità solidale del beneficiario 48-Prescrizione 49-Responsabilità del trustee per le obbligazioni contratte verso i terzi 52-Rinuncia, differimento dell’attribuzione ed estinzione del trust per volontà dei beneficiari 53-Atti di disposizione della posizione giuridica di beneficiario a favore di terzi 59-Esercizio abusivo dell’ufficio di trustee 60-Sottrazione o distrazione di beni in trust 62-Violazione dell’obbligo di rendicontazione 63-Falsità nelle scritture contabili relative al trust 64-Adempimenti relativi alla registrazione e al deposito di atti |
LEGGE 17 marzo 2005 n.37 |
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Titolo iII dei soggetti del trust CAPO 1 De trestee Sezione 3 Dei poteri del trustee Articolo 34 potere di delega
1. Salvo diversa disposizione della legge o dell’atto istitutivo, il trustee può delegare i propri poteri quanto al compimento di atti o operazioni relative all'amministrazione del beni in trust. In ogni caso, i seguenti poteri non sono delegabili: a) il potere di decidere secondo quali modalità e tempi attribuire i beni in trust; b) il potere di nominare un nuovo trustee; c) il potere di delega. 2. Nell'amministrare il trust, il trustee può delegare la scelta degli investimenti esclusivamente a banche e a imprese di investimento soggette a vigilanza prudenziale, costituite e amministrate in Paesi non inclusi nel provvedimento della Vigilanza di cui all’articolo 19, comma 4 della legge, le quali procedono alla selezione degli investimenti secondo i criteri specificati dal trustee in apposito documento. 3. La delega a favore di più soggetti si intende congiunta. 4. Colui che è delegato ad esercitare un potere ai sensi del presente articolo è tenuto a rispettare i medesimi obblighi del trustee ai sensi delle Sezioni II e III del presente capo. 5. Il trustee non può delegare poteri al beneficiario. 6. Il trustee vigila sull'operato del delegato e risponde delle istruzioni e delle direttive impartite a quest'ultimo. 7. Il beneficiario o il guardiano possono agire direttamente contro il delegato. 8. Se sono nominati più trustee, ciascun trustee può delegare l’esercizio del proprio ufficio agli altri co-trustee, purché siano almeno due. La delega non può avere durata superiore a centottanta giorni e non ha effetto se è compiuta per consentire o facilitare la violazione da parte degli altri trustee degli obblighi derivanti dal trust. |
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