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Titolo iII
dei
soggetti del
trust
CAPO 1
De trestee
Sezione 3
Dei poteri del
trustee
Articolo 36
potere di depositare i beni in trust
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 3, il trustee può
depositare i beni in trust esclusivamente presso banche ed imprese di
investimento soggette a vigilanza prudenziale, costituite e amministrate
in Paesi non inclusi nel provvedimento della Vigilanza di cui
all'articolo 19, comma 4 della legge.
2. Il contratto ha forma scritta a pena di nullità.
3. Il trustee non può stipulare contratti che prevedano:
a) il diritto del depositario di nominare un proprio sostituto;
b) l’esonero di responsabilità del depositario nei confronti del
trustee o del beneficiario;
c) limiti alla facoltà del depositante di ottenere in qualunque
momento la restituzione dei beni depositati;
d) la facoltà del depositario di agire in conflitto di interessi con
il beneficiario, o con lo scopo del trust. |