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Titolo iII
dei
soggetti del
trust
CAPO 1
De trestee
Sezione 3
Dei poteri del
trustee
Articolo 39
potere di accumulare frutti e proventi
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, l’atto istitutivo può
attribuire al trustee il potere di accumulare, in tutto o in parte, per
un determinato periodo, i frutti e i proventi derivanti dai beni in
trust.
2. Salvo diversa disposizione dell’atto istitutivo, il trustee può
sempre impiegare i frutti e i proventi derivanti dai beni in trust per
il mantenimento, l’istruzione o comunque a vantaggio del beneficiario
minore di età. |