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L'istituto del trust nella legislazione sammarinese |
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ARTICOLI 3-Ambito di applicazione della legge 4-Legge regolatrice e riconoscimento dei trust esteri 5-Giurisdizione della Repubblica di San Marino in materia di trust 8-Estratto dell’atto istitutivo 9-Registro dei trust della Repubblica di San Marino 13-Separazione patrimoniale e vincolo di destinazione 14-Modifica dell’atto istitutivo del trust 17-Distribuzione di beni in trust 18-Dell'accettazione e del rifiuto della nomina nell'ufficio di trustee 19-Trustee autorizzati e trustee qualificati 21-Buona fede e diligenza nell'adempimento 22-Tutela dell’integrità dei beni in trust 24-Conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale 26-Obbligo di riservatezza nei confronti dei terzi 30-Adempimenti a fini di pubblicità 35-Forma e contenuto dell’atto di delega 36-Potere di depositare i beni in trust 37-Potere di assicurare i beni in trust 38-Potere di effettuare anticipazioni a favore del beneficiario 39-Potere di accumulare frutti e proventi 40-Compenso, costi e spese del trustee 41-Cessazione del trustee dall'ufficio 42-Trasferimento dei beni in trust 43-Consegna di atti e documenti 44-Inadempimento degli obblighi previsti dalla legge e dell’atto istitutivo 45-Responsabilità dei co-trustee 46-Responsabilità solidale del beneficiario 48-Prescrizione 49-Responsabilità del trustee per le obbligazioni contratte verso i terzi 52-Rinuncia, differimento dell’attribuzione ed estinzione del trust per volontà dei beneficiari 53-Atti di disposizione della posizione giuridica di beneficiario a favore di terzi 59-Esercizio abusivo dell’ufficio di trustee 60-Sottrazione o distrazione di beni in trust 62-Violazione dell’obbligo di rendicontazione 63-Falsità nelle scritture contabili relative al trust 64-Adempimenti relativi alla registrazione e al deposito di atti |
LEGGE 17 marzo 2005 n.37 |
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Titolo iII dei soggetti del trust CAPO 1 De trestee Sezione 4 Della cessazione del trustee e del trasferimento dei beni in trust Articolo 41 cessazione del trustee dall'ufficio
1. Oltre che per le cause previste dall’atto istitutivo, il trustee cessa dal proprio ufficio per: a) revoca; b) rinuncia; c) sostituzione per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria; d) concorso dei creditori o assoggettamento ad altra procedura concorsuale; e) revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 19; f) morte o inidoneità della persona ad esercitare l'ufficio per ragioni di salute; g) liquidazione. 2. L'inidoneità della persona ad esercitare l'ufficio per ragioni di salute è accertata da un collegio medico specialistico nominato secondo l'atto istitutivo del trust, o in mancanza, dal Tribunale. Il collegio accerta l'inidoneità in presenza di un impedimento non meramente temporaneo, tale da compromettere la capacità del trustee di operare in modo lucido ed efficiente. 3. La rinuncia del trustee all'ufficio effettuata per consentire o facilitare la violazione da parte degli altri trustee degli obblighi derivanti dal trust non ha effetto. 4. Verificatasi la causa di cessazione dall’incarico, il trustee conserva i beni in trust al solo scopo di tutelarne l’integrità fino al trasferimento al nuovo trustee. 5. In deroga al comma precedente, il trustee sostituito per ordine dell’Autorità Giudiziaria, di cui sia stata revocata l'autorizzazione prevista dall'articolo 19, o accertata l'inidoneità, cessa dall'ufficio immediatamente ad ogni effetto. 6. Laddove vi siano più trustee, ciascuno può rinunciare all’ufficio con comunicazione scritta avente data certa ai restanti trustee. Nel trust con beneficiari, la rinuncia dell’unico trustee avviene con comunicazione scritta avente data certa inviata al soggetto che ha il potere di nominare nuovi trustee. Nel trust di scopo, la rinuncia dell'unico trustee avviene con comunicazione scritta avente data certa al guardiano. 7. Se non rimane alcun trustee autorizzato o qualificato, il trustee che ricopre l'incarico senza possedere tale qualità può compiere rispetto ai beni in trust i soli atti necessari al fine di preservarne l’integrità, finché non venga ripristinata la collegialità con la nomina di un trustee autorizzato o, se del caso, qualificato, ai sensi dell’articolo 19. |
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