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Titolo iII
dei
soggetti del
trust
CAPO 1
De trestee
Sezione 4
Della cessazione
del trustee e del trasferimento dei beni in trust
Articolo 42
trasferimento dei beni in trust
1. Al verificarsi di una causa di cessazione dall’ufficio, il trustee
deve senza indugio compiere gli atti necessari per privarsi della
titolarità e del possesso dei beni in trust a favore degli altri trustee,
o del trustee rimanente.
2. In caso di morte, o di cessazione del trustee dall'ufficio per
inidoneità, gli eredi, il rappresentante legale, o le persone che lo
assistono curano senza indugio gli adempimenti di cui al comma 1.
3. In caso di nomina di un nuovo trustee, il trustee uscente o gli
altri trustee compiono senza indugio gli atti necessari per
consentirgli di esercitare i propri diritti e poteri.
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