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Titolo iII
dei
soggetti del
trust
CAPO 1
De trestee
Sezione 5
Della
responsabilità del trustee
Articolo 47
esonero da responsabilità
1. Sono nulle le disposizioni dell’atto istitutivo e i patti che
escludono o limitano preventivamente la responsabilità del trustee per
dolo o colpa grave.
2. Il beneficiario capace di agire può esonerare il trustee dalla
responsabilità per i danni cagionati nei suoi confronti, essendo a piena
conoscenza dei fatti.
3. Alle medesime condizioni, il beneficiario può accollarsi il
debito del trustee che sia responsabile di violazioni commesse senza
dolo o colpa grave.
4. Il Tribunale può esonerare, anche parzialmente, da
responsabilità il trustee inadempiente che abbia agito in buona fede e
secondo la diligenza richiesta se, alla luce di tutte le circostanze,
l'inadempimento è scusabile. |