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Titolo iII
dei
soggetti del
trust
CAPO 1
De trestee
Sezione 5
Della
responsabilità del trustee
Articolo 48
prescrizione
1. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni
dal momento in cui il beneficiario può esercitare la corrispondente
pretesa.
2. Se il beneficiario è minore di età o temporaneamente incapace, la
prescrizione decorre dal momento in cui egli diviene maggiorenne, o
cessa lo stato di incapacità.
3. La prescrizione si interrompe mediante intimazione o richiesta di
pagamento comunicata per iscritto, o per riconoscimento del diritto. La
prescrizione è sospesa nei confronti del beneficiario minorenne o
incapace, e nel caso in cui vi sia stato dolo in pregiudizio delle
ragioni derivanti dal trust, finché il dolo non sia stato scoperto.
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