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Titolo iII
dei
soggetti del
trust
CAPO 1
De trestee
Sezione 5
Della
responsabilità del trustee
Articolo 49
responsabilità del trestee per le obbligazioni contratte verso terzi
1. Nell’assumere obbligazioni nei confronti dei terzi, il trustee
dichiara espressamente di agire nella propria qualità di trustee di un
trust; in tale ipotesi il trustee limita la propria responsabilità per
l’adempimento al valore dei beni in trust alla data in cui le
obbligazioni furono assunte.
2. Nel caso in cui il trustee, nell’assumere obbligazioni nei
confronti dei terzi, agisca senza compiere la dichiarazione di cui al
comma primo, la sua responsabilità è comunque limitata ai casi di dolo e
colpa grave.
3. Ai fini del presente articolo il disponente , il trustee, il
beneficiario ed il guardiano non sono considerati terzi.
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