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Titolo iII
dei
soggetti del
trust
CAPO II
Del beneficiario
Articolo 50
nozione
1. E’ beneficiario il soggetto nell’interesse del quale il trust è
istituito.
2. Se il trust prevede una
pluralità di beneficiari, nessuno dei quali esistente al momento
dell'istituzione del trust, almeno uno di essi deve venire in essere
entro trenta anni dal momento in cui il trust ha effetto.
3. L’atto istitutivo può prevedere
che uno o più soggetti siano aggiunti o esclusi dalla posizione
giuridica di beneficiario, mediante atto compiuto nelle forme previste
per l'atto istitutivo del trust.
4. L’atto istitutivo può
sottoporre la posizione giuridica di uno o più beneficiari a condizione
o a termine, oppure può limitarne o escluderne il trasferimento a titolo
gratuito od oneroso.
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