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Titolo iII
dei
soggetti del
trust
CAPO II
Del beneficiario
Articolo 53
atti di disposizione della posizione giuridica di beneficiario a
favore di terzi
1. Salvo diversa previsione dell’atto istitutivo, il beneficiario può
alienare, dare in garanzia, o comunque disporre in tutto o in parte
della propria posizione giuridica con atto compiuto nelle forme previste
per l’atto istitutivo del trust. Tali atti hanno effetto nei confronti
del trustee dal momento in cui gli sono notificati.
2. Gli atti di cui al comma 1, contrari all’atto istitutivo del
trust, sono inefficaci.
3. Se il beneficiario compie più atti dispositivi a favore di diversi
soggetti, ha effetto l’atto notificato per primo al trustee, benché esso
sia di data posteriore.
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