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L'istituto del trust nella legislazione sammarinese |
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ARTICOLI 3-Ambito di applicazione della legge 4-Legge regolatrice e riconoscimento dei trust esteri 5-Giurisdizione della Repubblica di San Marino in materia di trust 8-Estratto dell’atto istitutivo 9-Registro dei trust della Repubblica di San Marino 13-Separazione patrimoniale e vincolo di destinazione 14-Modifica dell’atto istitutivo del trust 17-Distribuzione di beni in trust 18-Dell'accettazione e del rifiuto della nomina nell'ufficio di trustee 19-Trustee autorizzati e trustee qualificati 21-Buona fede e diligenza nell'adempimento 22-Tutela dell’integrità dei beni in trust 24-Conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale 26-Obbligo di riservatezza nei confronti dei terzi 30-Adempimenti a fini di pubblicità 35-Forma e contenuto dell’atto di delega 36-Potere di depositare i beni in trust 37-Potere di assicurare i beni in trust 38-Potere di effettuare anticipazioni a favore del beneficiario 39-Potere di accumulare frutti e proventi 40-Compenso, costi e spese del trustee 41-Cessazione del trustee dall'ufficio 42-Trasferimento dei beni in trust 43-Consegna di atti e documenti 44-Inadempimento degli obblighi previsti dalla legge e dell’atto istitutivo 45-Responsabilità dei co-trustee 46-Responsabilità solidale del beneficiario 48-Prescrizione 49-Responsabilità del trustee per le obbligazioni contratte verso i terzi 52-Rinuncia, differimento dell’attribuzione ed estinzione del trust per volontà dei beneficiari 53-Atti di disposizione della posizione giuridica di beneficiario a favore di terzi 54-Ufficio del guardiano 59-Esercizio abusivo dell’ufficio di trustee 60-Sottrazione o distrazione di beni in trust 62-Violazione dell’obbligo di rendicontazione 63-Falsità nelle scritture contabili relative al trust 64-Adempimenti relativi alla registrazione e al deposito di atti |
LEGGE 17 marzo 2005 n.37 |
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Titolo iII dei soggetti del trust CAPO III Del Guardiano Articolo 54 ufficio del guardiano
1. L'atto istitutivo di trust di scopo prevede l'ufficio del guardiano. 2. L'atto istitutivo del trust con beneficiari può prevedere l'ufficio del guardiano. 3. Il guardiano adempie gli obblighi ed esercita i poteri inerenti all’ufficio secondo buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia. Qualora abbia competenze professionali, la diligenza si valuta con riguardo alla natura professionale dell’attività esercitata. 4. L’atto istitutivo del trust può prevedere la remunerazione del guardiano. Il guardiano ha diritto al rimborso delle spese e dei costi sostenuti per ragioni inerenti all'ufficio, salva diversa disposizione dell'atto istitutivo. 5. L’atto istitutivo può conferire al guardiano taluni poteri, tra cui il potere di: a) nominare un nuovo trustee, o di aggiungerne a quelli esistenti; b) nominare un nuovo guardiano, eventualmente in aggiunta rispetto a sé; c) revocare il trustee dall’ufficio; d) disporre il veto sull’esercizio di alcuni poteri del trustee; e) aggiungere o escludere beneficiari; f) modificare la legge regolatrice del trust; g) verificare il rendiconto del trust. 6. L’esercizio dei poteri elencati nel comma 5 non conferisce al guardiano l’ufficio di trustee. 7. Il guardiano non può essere beneficiario del trust. 8. Salvo diversa disposizione dell’atto istitutivo, se vi sono più guardiani di un trust, essi decidono a maggioranza. Ogni guardiano ha diritto di partecipare alle decisioni da adottarsi a maggioranza o all’unanimità e deve essere adeguatamente informato dell’oggetto della decisione. Il guardiano dissenziente fa annotare senza ritardo il proprio dissenso nel Libro degli eventi del trust. 9. Salvo quanto disposto dalla legge e dall’atto istitutivo, il guardiano non deve rivelare a terzi, in nessun tempo, le informazioni di cui è in possesso per ragione del proprio ufficio, né impiegarle a proprio o altrui vantaggio. 10. Salvo diversa previsione dell’atto istitutivo, il guardiano uscente nomina il guardiano successivo. Qualora costui non provveda, il nuovo guardiano è nominato dal Tribunale. 11. Si applicano al guardiano, in quanto compatibili, gli articoli 41 e 43 della legge.
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