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Titolo iV
dei
poteri del tribunale
Articolo 57
Azione di separazione
1. Qualora il trustee abbia confuso i beni in trust con altri
beni, il trustee cui non si debba la confusione, il beneficiario o il
guardiano, hanno diritto di ottenerne la separazione. La pretesa si
estende ai beni di qualunque genere con cui i beni originari siano
eventualmente stati sostituiti e ai loro frutti.
2. Sono salve, in ogni caso, le azioni di risarcimento del danno
ai sensi dell’articolo 44, e ogni altra azione esperibile a tutela del
trust.
3. L’azione di separazione non si prescrive.
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