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Titolo V
disposizioni
applicabili solo ai trust esteri
Articolo 58
Forma degli atti istitutivi ed iscrizione dei trust esteri nel Registro
dei trust della Repubblica di san marino
1. Gli atti istitutivi di trust esteri compiuti da persone fisiche
residenti o domiciliate in San Marino o da enti aventi la sede
dell’amministrazione a San Marino sono sottoposti ai medesimi requisiti
di forma previsti dall’articolo 6, comma 1, della legge.
2. I trust esteri con sede di amministrazione nella Repubblica di
San Marino devono essere iscritti in apposita sezione del Registro dei
trust. Si applica l’articolo 8, nonché i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo
9.
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