|
Titolo Vi
disposizioni
penali
Articolo 59
Esercizio abusivo dell'ufficio di trustee
1.
Chiunque esercita l’ufficio di trustee senza l’autorizzazione di
cui alla presente legge, al di fuori dai casi previsti dall’articolo 19,
commi 4 e 5, è punito con l’arresto di secondo grado o con la multa da
Euro 8.000,00 a Euro 12.000,00. La violazione dell’articolo 19, commi 4
e 5, comporta le stesse sanzioni previste per l'esercizio non
autorizzato dell’ufficio di trustee, salva l’applicazione delle norme
penali seguenti.
|
|