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Titolo iI
i
trust
CAPO 1
Dell'istituzione,
della durata e dell'invalidità del trust
Articolo 6
ISTITUZIONE DEL TRUST
1. Il trust è istituito per atto scritto. Qualora l’atto sia tra
vivi, è prescritta la forma dell'atto pubblico o della scrittura con
sottoscrizione autenticata da un notaio, il quale con l’autentica ne
assevera la legalità.
2. Gli elementi del trust che devono risultare dall’atto istitutivo
sono:
a) la volontà del disponente di istituire il trust;
b) l’individuazione del trustee autorizzato o qualificato;
c) l’individuazione dei beni in trust o i criteri che conducono alla
medesima;
d) nel trust di scopo, lo scopo del trust, l’individuazione del
guardiano o i criteri che conducono alla medesima;
e) nel trust con beneficiari, l’individuazione del beneficiario, o i
criteri che conducono alla medesima;
f) il criterio di distribuzione dei beni al termine del trust per
cause diverse dalla revoca del trust.
3. Qualora l'atto istitutivo non individui il trustee, o non enunci i
criteri che conducono alla sua individuazione, provvede alla nomina il
Tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse.
4. Salva diversa previsione dell'atto istitutivo, il trust è
irrevocabile.
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