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Titolo Vii
disposizioni
finali
Articolo 64
adempimenti relativi alla registrazione e al deposito di atti
1. Fermo
quanto previsto all’articolo 52 del Decreto del 26 aprile 1995 n.56, gli
atti rogati o autenticati all’estero devono, prima dell'uso nella
Repubblica ai fini della presente legge, essere depositati e conservati
presso un Notaio esercente nella Repubblica entro trenta giorni dalla
data dell’atto. Con il verbale di deposito, il Notaio ne assevera la
legalità.
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