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Titolo iI
i
trust
CAPO 1
Dell'istituzione,
della durata e dell'invalidità del trust
Articolo 7
TRUST DI SCOPO
1.
L’atto istitutivo di un trust di scopo deve contenere:
a) l’individuazione di uno scopo determinato, possibile e non contrario
a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume;
b) la nomina di un guardiano che abbia l’obbligo di far rispettare le
disposizioni contenute nell’atto istitutivo, o i criteri che conducono
alla medesima.
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