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Titolo iI
i
trust
CAPO 1
Dell'istituzione,
della durata e dell'invalidità del trust
Articolo 8
ESTRATTO DELL'ATTO ISTITUTIVO
1. Entro quindici giorni dalla data in cui riceve l’atto istitutivo
del trust, il trustee ne redige un estratto contenente:
a) la denominazione del trust scelta dal disponente o, in sua
mancanza, dal trustee;
b) l’indicazione della sua revocabilità o irrevocabilità;
c) l’indicazione del trustee e le eventuali limitazioni previste ai
suoi poteri;
d) la data dell’atto istitutivo e la durata del trust, se prevista
nell’atto istitutivo;
e) la legge regolatrice del trust;
f) una delle seguenti indicazioni:
- “è un atto istitutivo di trust con beneficiari”;
- “è un atto istitutivo di trust di scopo”;
- “è un atto istitutivo di trust con beneficiari e di trust di scopo”;
g) la descrizione dello scopo del trust.
2.
L’estratto è sottoscritto dal trustee con sottoscrizione autentica-
ta da notaio.
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